La nuova responsabilità medica e il risarcimento del danno
Book (italiano):
La recentissima legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24 (epigrafe V. app.)) ha lasciato inalterata la natura della responsabilità del medico. Questa affermazione può sembrare in stridente contrasto con l'art. 7 della legge, che dice «l'esercente la professione sanitaria ... risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente». A parte l'approssimazione lessicale (si adempie «una» obbligazione), la norma è intimamente contraddittoria, sintomo di un'evidente sciatteria legislativa. Proviamo a ricostruire la mens (?) legis: il legislatore voleva trasferire la responsabilità del medico sotto l'ala dell'art. 2043 c.c. ed esordisce, nel comma 3, con un'affermazione perentoria che va in questa direzione. Subito dopo, però, aggiunge che l'art. 2043 c.c. non si applica se c'è un obbligo contrattuale. Ma poiché un vincolo negoziale tra medico e paziente c'è sempre, per il solo fatto di essere entrati in contatto tra loro (un contatto «qualificato» dalla veste professionale del medico), la responsabilità del medico sarà, anche dopo questa legge, sempre contrattuale. Il legislatore, probabilmente, avrebbe voluto cancellare la responsabilità contrattuale del medico per assecondare il pressing delle compagnie di assicurazione. Responsabilità contrattuale, infatti, significa due cose: termine di prescrizione di 5 anni (e non 10, come nella responsabilità aquiliana) e, soprattutto, onere per il paziente di provare la colpa dei sanitari. Insomma, una pacchia per i danneggianti. Nonostante l
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