«Se dichiarato in liquidazione giudiziale»
Book (italiano):
Il legislatore del 2019-2022, con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è intervenuto per conferire un nuovo volto alle c.d. procedure concorsuali; i relativi reati, invece, presentano la medesima disciplina dal 1942. L'unica modifica riscontrabile è con riferimento a termini quali fallimento, dichiarazione di fallimento e fallito; il primo sostituito dalla liquidazione giudiziale, la seconda dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale e il termine fallito con quello di debitore. Ne è così conseguita una diversa nomenclatura dei reati fallimentari, oggi qualificabili come reati nelle procedure concorsuali, ma anche un importante divario ideologico intercorrente tra la disciplina penale e il rispettivo comparto civile, che rende attuali i problemi di compatibilità costituzionale da sempre connotanti le ipotesi di bancarotta preliquidazione. La presente indagine ha, in particolare, focalizzato l'attenzione sul «se dichiarato in liquidazione giudiziale», che, pertanto, ancora oggi, non può definirsi un problema risolto. Su simili presupposti si è così sentita l'esigenza di approfondire la disciplina relativa vigente nei sistemi di Common law quali Inghilterra e Stati Uniti, ordinamenti selezionati in quanto ispiratori per il nostro legislatore nell'adozione del Codice della crisi d'impresa, sì da poter approfondire le scelte ivi intraprese, che risultano molto diverse da quelle per cui ha optato il nostro legislatore.
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